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Codice Civile

Art. 468 — Soggetti

ELI /it/codice-civile/art/468parte di Codice Civile
Art. 468. (Soggetti). La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonche' dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredita' della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.

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