Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 465
Codice Civile

Art. 465 — Indegnita' del genitore

ELI /it/codice-civile/art/465parte di Codice Civile
Art. 465. (Indegnita' del genitore). Colui che e' escluso per indegnita' dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 464 Art. 466 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.