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Art. 436 — Obbligo tra adottante e adottato

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Art. 436. (Obbligo tra adottante e adottato). L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui. Il figlio adottivo deve gli alimenti all'adottante in concorso con i figli legittimi.

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