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Art. 437 — Obbligo del donatario

ELI /it/codice-civile/art/437parte di Codice Civile
Art. 437. (Obbligo del donatario). Il donatario e' tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.

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