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Art. 435 — Obbligo dei genitori e dei figli naturali

ELI /it/codice-civile/art/435parte di Codice Civile
Art. 435. (Obbligo dei genitori e dei figli naturali). Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell'alimentando. Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali dell'alimentando. Il genitore deve altresi' gli alimenti strettamente necessari ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell'alimentando.

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