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Codice Civile

Art. 421 — Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione

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Art. 421. (Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione). L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416.

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