Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 420
Codice Civile

Art. 420 — Internamento definitivo in manicomio

ELI /it/codice-civile/art/420parte di Codice Civile
Art. 420. (Internamento definitivo in manicomio). La nomina del tutore provvisorio puo' essere altresi' disposta dal tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata. In tal caso, se l'istanza d'interdizione non e' stata proposta dalle altre persone indicate nell'art. 417, e' proposta dal pubblico ministero.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 419 Art. 421 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.