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Art. 422 — Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

ELI /it/codice-civile/art/422parte di Codice Civile
Art. 422. (Cessazione del tutore e del curatore provvisorio). Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, puo' disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

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