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Art. 419 — Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

ELI /it/codice-civile/art/419parte di Codice Civile
Art. 419. (Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori). Non si puo' pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Il giudice puo' in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Puo' anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni. Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, puo' essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.

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