Codice Civile
Art. 398 — Revoca dell'emancipazione
Art. 398. (Revoca dell'emancipazione). Quando gli atti del minore ne dimostrano l'incapacita' ad amministrare, l'emancipazione accordata per l'art. 391 puo' essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiese l'emancipazione o anche d'ufficio, sentito il minore. Revocata l'emancipazione, il minore rientra sotto la patria potesta' o la tutela e vi rimane sino all'eta' maggiore.
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