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Art. 399 — Pubblicita'

ELI /it/codice-civile/art/399parte di Codice Civile
Art. 399. (Pubblicita'). I provvedimenti con i quali e' concessa o revocata l'emancipazione devono essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile perche' li annoti in margine all'atto di nascita dell'emancipato. La pubblicita' dei provvedimenti relativi all'autorizzazione dell'esercizio dell'impresa commerciale o alla revoca dell'autorizzazione e' regolata dal libro V.

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