Codice Civile
Art. 397 — Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale
Art. 397. (Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale). Il minore emancipato puo' esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se e' autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore. L'autorizzazione puo' essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato. Il minore emancipato, che e' autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, puo' compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa.
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