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Codice Civile

Art. 2886 — Formalita' per la cancellazione

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Art. 2886. (Formalita' per la cancellazione). Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta e' fondata. La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale e' stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.

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