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Art. 2885 — Cancellazione sotto condizione

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Art. 2885. (Cancellazione sotto condizione). Se e' stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non puo' essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione e' stata adempiuta.

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