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Art. 2887 — Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine

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Art. 2887. (Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine). L'atto con il quale e' consentita la cancellazione dell'ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale e' restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione. La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.

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