Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2884
Codice Civile

Art. 2884 — Cancellazione ordinata con sentenza

ELI /it/codice-civile/art/2884parte di Codice Civile
Art. 2884. (Cancellazione ordinata con sentenza). La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando e' ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorita' competenti.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2883 Art. 2885 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.