Codice Civile
Art. 2831 — Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore
Art. 2831. (Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore). Le obbligazioni risultanti dai titoli all'ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca. Per i titoli all'ordine l'ipoteca e' iscritta a favore dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'art. 2843. Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli obbligazionisti e' iscritta con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all'iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per l'annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina.
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