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Art. 2832 — Iscrizione dell'ipoteca legale della moglie

ELI /it/codice-civile/art/2832parte di Codice Civile
Art. 2832. (Iscrizione dell'ipoteca legale della moglie). L'ipoteca legale spettante alla moglie deve essere iscritta nel termine di venti giorni a cura del marito e del notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della dote. Se l'ipoteca non e' stata ristretta a determinati beni, il notaio deve far dichiarare dal marito la situazione dei beni a lui appartenenti, con le indicazioni stabilite dall'art. 2826. L'iscrizione dell'ipoteca legale puo' essere richiesta, oltre che dalla moglie, anche da chi ha costituito la dote.

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