Codice Civile
Art. 2830 — Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredita' beneficiata e dell'eredita' giacente
Art. 2830. (Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredita' beneficiata e dell'eredita' giacente). Se l'eredita' e' accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredita' giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.