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Codice Civile

Art. 2830 — Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredita' beneficiata e dell'eredita' giacente

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Art. 2830. (Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredita' beneficiata e dell'eredita' giacente). Se l'eredita' e' accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredita' giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.

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