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Art. 278 — Divieto di indagini sulla paternita' o maternita'

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Art. 278. (Divieto di indagini sulla paternita' o maternita'). Non sono ammesse le indagini sulla paternita' e sulla maternita' nei casi in cui il riconoscimento e' vietato. Le indagini sono escluse anche nei casi in cui, per l'art. 251 e per il terzo comma dell'art. 252, e' ammissibile il riconoscimento.

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