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Art. 277 — Effetti della sentenza

ELI /it/codice-civile/art/277parte di Codice Civile
Art. 277. (Effetti della sentenza). La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento. Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per l'allevamento, l'educazione e l'istruzione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

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