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Art. 279 — Alimenti

ELI /it/codice-civile/art/279parte di Codice Civile
Art. 279. (Alimenti). Nei casi previsti dall'articolo precedente e in ogni altro caso in cui non possa piu' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita', il figlio naturale puo' agire per ottenere gli alimenti: 1) se la paternita' o la maternita' risulta indirettamente da sentenza civile o penale; 2) se la paternita' o la maternita' dipende da un matrimonio dichiarato nullo; 3) se la paternita' o la maternita' risulta da una non equivoca dichiarazione scritta dei genitori.

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