Codice Civile
Art. 26 — Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione
Art. 26. (Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione). L'autorita' governativa puo' disporre il coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.
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