Codice Civile
Art. 27 — Estinzione della persona giuridica
Art. 27. (Estinzione della persona giuridica). Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. L'estinzione e' dichiarata dall'autorita' governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.
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