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Art. 219 — Partecipazione agli utili

ELI /it/codice-civile/art/219parte di Codice Civile
Art. 219. (Partecipazione agli utili). Il patto, col quale si stabilisce che i coniugi parteciperanno in parti disuguali agli utili ovvero che il superstite prelevera' una porzione di essi, non e' considerato come una liberalita' soggetta alle regole delle donazioni. Non puo' tuttavia stipularsi che uno dei coniugi deve contribuire nel passivo per una parte maggiore di quella che egli fosse per avere nell'attivo della comunione.

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