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Art. 220 — Amministrazione della comunione

ELI /it/codice-civile/art/220parte di Codice Civile
Art. 220. (Amministrazione della comunione). Solo il marito puo' amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non puo', salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprieta' cade nella comunione.

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