Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 218
Codice Civile

Art. 218 — Effetti della comunione

ELI /it/codice-civile/art/218parte di Codice Civile
Art. 218. (Effetti della comunione). La comunione si opera di diritto anche quando nell'atto di acquisto non ne e' fatta menzione. Ciascuno dei coniugi, trattandosi di immobili, ha facolta' di fare eseguire la relativa trascrizione nei registri immobiliari.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 217 Art. 219 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.