Codice Civile
Art. 218 — Effetti della comunione
Art. 218. (Effetti della comunione). La comunione si opera di diritto anche quando nell'atto di acquisto non ne e' fatta menzione. Ciascuno dei coniugi, trattandosi di immobili, ha facolta' di fare eseguire la relativa trascrizione nei registri immobiliari.
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