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Art. 217 — Oggetto della comunione

ELI /it/codice-civile/art/217parte di Codice Civile
Art. 217. (Oggetto della comunione). Sono oggetto della comunione il godimento dei beni mobili e immobili, presenti e futuri, dei coniugi e, inoltre, gli acquisti fatti durante la comunione dall'uno o dall'altro coniuge a qualunque titolo, tranne quelli derivanti da donazione o da successione ovvero fatti col prezzo dell'alienazione della cosa gia' appartenente in proprio a uno dei coniugi, purche' in quest'ultimo caso cio' risulti espressamente dall'atto di acquisto.

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