Codice Civile
Art. 2147 — Obblighi del mezzadro
Art. 2147. (Obblighi del mezzadro). Il mezzadro e' obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessita' della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica. E' a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.
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