Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2148
Codice Civile

Art. 2148 — Obblighi di residenza e di custodia

ELI /it/codice-civile/art/2148parte di Codice Civile
Art. 2148. (Obblighi di residenza e di custodia). Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica. Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttivita'. Egli deve altresi' custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, e non puo', senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attivita' a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2147 Art. 2149 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.