Codice Civile
Art. 2146 — Conferimento delle scorte
Art. 2146. (Conferimento delle scorte). Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi. Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.
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