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Art. 1261 — Divieti di cessione

ELI /it/codice-civile/art/1261parte di Codice Civile
Art. 1261. (Divieti di cessione). I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali e' sorta contestazione davanti l'autorita' giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullita' e dei danni. La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, ne' a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

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