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Art. 1260 — Cedibilita' dei crediti

ELI /it/codice-civile/art/1260parte di Codice Civile
Art. 1260. (Cedibilita' dei crediti). Il creditore puo' trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purche' il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilita' del credito; ma il patto non e' opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

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