Codice Civile
Art. 1262 — Documenti probatori del credito
Art. 1262. (Documenti probatori del credito). Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso. Se e' stata ceduta solo una parte del credito, il cedente e' tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.
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