Codice Civile
Art. 1259 — Subingresso del creditore nei diritti del debitore
Art. 1259. (Subingresso del creditore nei diritti del debitore). Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata e' divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilita', e puo' esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.
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