Codice delle Assicurazioni
Art. 196 — Modificazioni statutarie
Art. 196. Modificazioni statutarie 1. L'ISVAP approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione. 2. Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.
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