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Codice delle Assicurazioni

Art. 197 — Vigilanza sull'attuazione del programma di attivita'

ELI /it/codice-assicurazioni/art/197parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 197. Vigilanza sull'attuazione del programma di attivita' 1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e' tenuta a presentare all'ISVAP una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attivita'. 2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l'ISVAP puo' adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione. 3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attivita', nonche' ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e nei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attivita' sono sottoposte all'approvazione dell'ISVAP secondo la procedura stabilita con regolamento. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.

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