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Codice delle Assicurazioni

Art. 195 — Imprese di riassicurazione

ELI /it/codice-assicurazioni/art/195parte di Codice delle Assicurazioni
Art. 195. Imprese di riassicurazione 1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attivita' esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi. 2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 l'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta ed alla disponibilita' di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle stesse. 3. Le medesime disposizioni si applicano, limitatamente all'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica, alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.

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