Codice delle Assicurazioni
Art. 194 — Imprese di assicurazione di Stati terzi
Art. 194. Imprese di assicurazione di Stati terzi 1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica.
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