Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 652/1943Art. 2
Regio decreto 652/1943

Art. 2 — I diplomi e documenti che si producono debbono essere in originale o in copia autentica, rilasciati dai Regi …

ELI /it/regio-decreto/1943/06/07/652/art/2parte di Regio decreto 652/1943
Art. 2. I diplomi e documenti che si producono debbono essere in originale o in copia autentica, rilasciati dai Regi archivi di Stato e notarili, da quelli delle Curie vescovili e di altri enti di diritto pubblico, dal S.M.O. di Malta o da altri Ordini cavallereschi italiani o desunta dai protocolli notarili anteriori al 1860; salva alla Consulta araldica la facolta' di chiedere prove integrative di autenticita'. In difetto del diploma originale di concessione o di riconoscimento, puo' prodursi il piu' recente atto autentico di investitura, d'intestazione negli Elenchi ufficiali, di conferma o di riconoscimento. Non si ammettono copie notarili di diplomi e documenti esistenti presso gli interessati.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 652/1943 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1 Art. 3 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.