Regio decreto 652/1943
Art. 1
REGOLAMENTO PER LA CONSULTA ARALDICA DEL REGNO Art. 1. Le domande per i diversi provvedimenti devono essere presentate, formulate e corredate come appresso: § I. - Per provvedimenti inerenti. a) a titoli nobiliari di nuova concessione o rinnovazione o riconoscimento per decreto Reale: 1) domanda a S. M. il Re Imperatore (su carta semplice ed in autografo); 2) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo, con la indicazione esatta del cognome, nome, dei titoli, della condizione e del domicilio del richiedente; 3) esposto documentato delle benemerenze familiari e personali a giustificazione della istanza; 4) cenno storico genealogico documentato della propria famiglia e giustificazione della distinta civilta' di essa; 5) stemma di famiglia con la descrizione araldica e con le prove del possesso legale o dichiarazione di esistenza; 6) vaglia postale o della Banca d'Italia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica. Tale deposito non e' restituito in caso di rigetto della domanda, mentre e' computato nelle spese in caso di accoglimento. b) a titoli e predicati nobiliari di antica origine: 1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo, con la indicazione esatta del cognome e nome, come sopra, del provvedimento che si invoca, nonche' dei motivi ai quali si appoggia; 2) documenti originali od in copia autentica comprovanti il diritto ai titoli, predicati o agli stemmi gentilizi; 3) albero genealogico, da cui risulti l'attacco con il concessionario od ultimo insignito; 4) copie integrali degli atti legali di stato civile, (atti di nascita, matrimonio o morte) che giustificano l'albero genealogico, grado per grado; 5) prova della primogenitura, se necessaria, con idonei documenti per la trasmissibilita' dei titoli, con atto notorio giudiziale e con certificato legale di stato di famiglia; 6) prova di concessione dello stemma gentilizio oppure del possesso legale, con diploma di concessione o con atto notorio giudiziale; 7) bozzetto a colori dello stemma, con la descrizione araldica; 8) vaglia postale o della Banca d'Italia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica. Tale deposito non e' restituito in caso di rigetto della domanda, mentre e' computato nelle spese in caso di accoglimento. c) all'autorizzazione a cittadini stranieri all'uso di titoli e predicati nobiliari e esteri: 1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo don le indicazioni esatte del cognome e nome, come sopra, e del provvedimento che si invoca; 2) attestato dell'Autorita' competente dello Stato dal quale il titolo promana, che confermi il suo diritto al titolo, oppure l'atto originale d'investitura; 3) copia integrale dell'atto di nascita e certificato di residenza nel Regno; 4) vaglia postale o della Banca d'Italia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica. Tale deposito non e' restituito in caso di rigetto della domanda, mentre e' computato nelle spese in caso di accoglimento. d) all'autorizzazione a cittadini stranieri all'uso di titoli, predicati e stemmi nobiliari italiani; 1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo, con l'indicazione esatta del cognome e nome, come sopra; 2) diploma originale di conferimento del titolo; 3) atto legale di' nascita e certificato legale di residenza nel Regno; 4) vaglia postale o della Banca d'Italia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica. Tale deposito non e' restituito in caso di rigetto della domanda, mentre e' computato nelle spese in caso di accoglimento. e) a stemmi di cittadinanza (per famiglie non nobili): 1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo, con l'indicazione esatta del cognome e nome, come sopra, e del provvedimento che si invoca; 2) prova della distinzione ed autentica civilta' della famiglia; 3) prova della concessione dello stemma di cittadinanza mediante diploma originale o in copia autentica oppure del possesso di uso pubblico e pacifico per un periodo non inferiore ad un secolo; 4) albero genealogico giustificato dalle copie integrali dei relativi atti di stato civile; 5) vaglia postale o della Banca d'Italia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica. Tale deposito non e' restituito in caso di rigetto della domanda, mentre e' computato nelle spese in caso di accoglimento. I documenti suindicati, se in lingua straniera, debbano essere corredati dalla traduzioue giurata debitamente legalizzati nella firma del traduttore. f) a stemmi e gonfaloni comunali: 1) istanza a firma del Podesta', (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo; 2) verbale podestarile, con la dichiarazione motivata della assunzione dello stemma e del gonfalone; 3) cenno storico giustiticativo dello stemma prescelto o documenti probatori del legittimo possesso; 4) bozzetto colorato dello stemma e del gonfalone accompagnato dalla relativa descrizione araldica e con autentica del Podesta'; 5) vaglia postale (per deposito preventivo), intestato al cassiere della Consulta araldica. Nelle concessioni di nuovi stemmi e gonfaloni occorrera' aggiungere la domanda in carta libera a S.M. il Re Imperatore. g) alla concessione del titolo di Citta': 1) istanza (in carta semplice), a firma del Podesta', a S. M. il Re Imperatore; 2) istanza (in carta da bollo competente), a firma del Podesta', al Duce del Fascismo, Capo del Governo; 3) verbale podestarile, con la relazione motivata giustificativa dei requisiti voluti dall'art. 32 dell'Ordinamento dello stato nobiliare, per conseguire il titolo di Citta; 4) vaglia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica. § II. - Per autorizzazioni. a) a cittadini italiani ad accettare titoli o attributi nobiliari da una Potenza estera: 1) domanda (in carta libera) a S. M. il Re Imperatare; 2) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo; 3) diploma originale di concessione dello Stato estero; 4) copie integrali degli atti di nascita e di cittadinanza italiana; 5) vaglia postale o della Banca d'Italia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica. Tale deposito non e' restituito in caso di rigetto della domanda, mentre e' computato nelle spese in caso di accoglimento. b) ad usare nel Regno titoli nobiliari pontifici; 1) domanda (in carta libera) a S. M. il Re Imperatore; 2) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo; 3) Breve pontificio originale o copia autentica, rilasciata dalla cancelleria dei Brevi della Santa Sede, che comprovi il diritto al titolo; 4) copie integrali degli atti di nascita e cittadinanza italiana o dello Stato della Citta' del Vaticano; 5) vaglia postale o della Banca d'Italia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica. Tale deposito non e' restituito in caso di rigetto della domanda, mentre e' computato nelle spese in cancelleria in caso di accoglimento. c) a fregiarsi di Ordini equestri pontifici: 1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo; 2) Breve pontificio originale, o copia autentica di esso, o un attestato rilasciato dalla terza sezione della Segreteria di Stato di Sua Santita'; 3) atti legali di nascita e cittadinanza italiana dello Stato della Citta' del Vaticano; 4) bolletta di versamento della tassa di concessione governativa. d) a fregiarsi dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme: 1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo. 2) Bolla in originale del Patriarca di Gerusalemme o attestato rilasciato dalla 3ª Sezione della Segreteria di Stato di Sua Santita'; 3) atti legali di nascita e cittadinanza italiana o dello Stato della Citta' del Vaticano; 4) bolletta di versamento della tassa di concessione governativa. § III. - Per rilascio di copia di documenti e rilascio di attestati. a) Per rilascio di copia di decreto Reale non disgiunto dalle Lettere Patente o di copia di decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in materia nobiliare ed araldica: 1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo; 2) foglio di carta bollata competente per ogni atto richiesto; 3) vaglia postale o della Banca d'Italia per i competenti diritti di cancelleria, per ogni atto richiesto, intestato al cassiere della Consulta araldica. b) per rilascio di copia autentica di stemma: 1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo; 2) vaglia postale o della Banca d'Italia per i competenti diritti di cancelleria, intestato al cassiere della Consulta araldica. (Nei diritti di cancelleria e' esclusa la spesa per la miniatura dello stemma). c) per rilascio di certificati di titoli e predicati nobiliari iscritti nei registri araldici: 1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo; 2) foglio di carta bollata competente; 3) vaglia postale o della Banca d'Italia per i competenti diritti di cancelleria, intestato al cassiere della Consulta araldica. § IV. - Per nuove iscrizioni nei libri araldici e modificazioni delle iscrizioni preesistenti. 1) domanda (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo; 2) copia integrale dell'atto di matrimonio, nascita o di morte a seconda dei casi. Per l'iscrizione del primo nato e' necessaria la produzione dell'atto integrale di nascita dell'iscrivendo e dell'atto integrale di matrimonio dei genitori; per la aggiunzione di altri figli nati successivamente, basta produrre il solo atto integrale di nascita. 3) vaglia postale o della Banca d'Italia, intestato al cassiere della Consulta araldica per i competenti diritti di cancelleria. I documenti su elencati, qualunque sia la domanda cui si riferiscono, devono essere redatti in carta da bollo legale, e risultare da un elenco, da redigersi in duplice esemplare, in carta libera. Essi, legati e numerati, dovranno con la domanda e l'elenco su accennato, essere trasmessi, in plico postale, alla Consulta araldica in Roma, o consegnati alla Prefettura nella cui circoscrizione risiede il richiedente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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