Regio decreto 652/1943
Art. 125 — Gli Ufficiali generali di mare possono accollare il loro scudo a sei ancore se Grande Ammiraglio, a quattro a…
Art. 125. Gli Ufficiali generali di mare possono accollare il loro scudo a sei ancore se Grande Ammiraglio, a quattro ancore se Ammiraglio d'armata o designati d'armata; a due ancore, se Ammiragli di squadra.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 652/1943 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.