Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 652/1943Art. 124
Regio decreto 652/1943

Art. 124 — Gli Ufficiali generali di terra possono accollare al loro scudo le bandiere nazionali decussandole, in numero…

ELI /it/regio-decreto/1943/06/07/652/art/124parte di Regio decreto 652/1943
Art. 124. Gli Ufficiali generali di terra possono accollare al loro scudo le bandiere nazionali decussandole, in numero di sei, se Marescialli d'Italia; di quattro, se Generali d'armata o designati d'armata o Comandante generale M.V.S.N. e di due, se Generali comandanti di Corpo d'armata.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 652/1943 · fonte Normattiva ↗

← Art. 123 Art. 125 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.