Regio decreto 929/1942
Art. 86 — Art. 134 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 86. (Art. 134 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il Governo del Re emanera' il regolamento per l'applicazione di questo decreto, che entrera' in vigore il 1° settembre 1942-XX. Sino a quando non sara' emanato il regolamento anzidetto, continueranno ad avere attuazione, nella materia dei marchi d'impresa, in quanto applicabili, le preesistenti disposizioni regolamentari sui marchi e segni distintivi di fabbrica. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Venezia, addi' 21 giugno 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - RICCI - CIANO - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL - RICCARDI Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 agosto 1942-XX Atti del Governo, registro 448, foglio 62. - MANCINI
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 929/1942 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.