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Regio decreto 929/1942

Art. 86 — Art. 134 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/86parte di Regio decreto 929/1942
Art. 86. (Art. 134 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il Governo del Re emanera' il regolamento per l'applicazione di questo decreto, che entrera' in vigore il 1° settembre 1942-XX. Sino a quando non sara' emanato il regolamento anzidetto, continueranno ad avere attuazione, nella materia dei marchi d'impresa, in quanto applicabili, le preesistenti disposizioni regolamentari sui marchi e segni distintivi di fabbrica. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Venezia, addi' 21 giugno 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - RICCI - CIANO - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL - RICCARDI Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 agosto 1942-XX Atti del Governo, registro 448, foglio 62. - MANCINI

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