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Regio decreto 929/1942

Art. 85 — Art. 144 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/85parte di Regio decreto 929/1942
Art. 85. (Art. 144 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Dalla data di entrata in vigore di questo decreto, stabilita nel seguente articolo, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per marchi d'impresa, le leggi di cui appresso: 1) la legge 30 agosto 1868, n. 4577, concernente l marchi e i segni distintivi di fabbrica; 2) il R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, sul servizio delle privative industriali, limitatamente agli articoli 5 e seguenti. Sono altresi' abrogati, dalla data di cui sopra e quanto agli anzidetti effetti in materia di brevetti per marchi d'impresa: 1) gli articoli da 1 a 18 delle disposizioni approvate col R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846, sulla proprieta' industriale per la Colonia Eritrea; 2) l'articolo unico, lettera c), del R. decreto 20 aprile 1913, n. 371, riguardante la protezione della proprieta' industriale nella Libia; 3) il decreto governatoriale 5 novembre 1931, sull'estensione al possedimento delle Isole italiane dell'Egeo delle disposizioni relative alla tutela dei marchi di fabbrica e di commercio in vigore nel Regno; 4) il R. decreto 15 novembre 1938, n. 2194, riguardante l'estensione a tutti i territori dell'Africa orientale italiana delle anzidette disposizioni sulla proprieta' industriale per la Colonia Eritrea; 5) il R. decreto 15 novembre 1938, n. 2195, contenente norme finanziarie in materia di marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio nell'Africa orientale italiana. Inoltre resta abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione, di legge o di regolamento, che sia contraria a questo decreto o al relativo regolamento. Tuttavia, resta ferma l'applicazione sia delle disposizioni che comunque interferiscono nella materia dei marchi, contenute nelle leggi speciali sulla difesa del prodotto italiano in generale, sulla disciplina, difesa o garanzia di determinati generi di prodotti, sulla disciplina, riserva o divieto dell'uso di determinate parole come marchi, sia delle disposizioni delle Convenzioni internazionali esecutive nel Regno e nelle Colonie, e delle leggi emanate per la loro esecuzione.

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