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Regio decreto 929/1942

Art. 75 — Art. 128 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/75parte di Regio decreto 929/1942
Art. 75. (Art. 128 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Le domande relative alla materia dei brevetti per marchi di impresa si depositano, in Roma, all'Ufficio centrale dei brevetti, altrove, agli Uffici indicati nel regolamento; le domande di trascrizione debbono pero' essere depositate esclusivamente in Roma, all'Ufficio centrale anzidetto. Del deposito verra' dato atto con verbale, di cui sara' rilasciata copia ove l'interessato la richieda.

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