Regio decreto 929/1942
Art. 74 — Art. 127 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 74. (Art. 127 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Le domande previste in questo decreto debbono essere dirette all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi. Esse debbono essere scritte in lingua italiana e cosi' gli atti allegati. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere unita la traduzione in lingua italiana.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 63, comma 1) la modifica dell'art. 74, comma 1.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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