Regio decreto 929/1942
Art. 63 — Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di brevetto per marchio, su richiesta della parte interessa…
Art. 63. Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di brevetto per marchio, su richiesta della parte interessata, puo' essere disposta, con sentenza provvisoriamente esecutiva, con o senza cauzione, la inibitoria dell'uso del marchio fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato sul merito. La inibitoria puo' essere revocata con la sentenza che pronuncia sul merito.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 58, comma 1) la modifica dell'art. 63, comma 1.
- D.lgs 198/03 — Adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale alleautoritativoha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 63.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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