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Regio decreto 929/1942

Art. 62 — Art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/62parte di Regio decreto 929/1942
Art. 62. Art. 113, comma quinto e sesto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Sempre quando non venga diversamente stabilito ai fini della giustizia penale, la descrizione ed il sequestro che non siano stati ordinati in corso di giudizio, perdono ogni efficacia qualora entro otto giorni dalla loro esecuzione: a) non sia notificata copia del ricorso, e del decreto che li ordina, a coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato; b) non sia instaurato il giudizio di merito; c) non siano chiamati nel giudizio di merito, e per la convalida del sequestro, coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato. Colui contro il quale sia stata ordinata una descrizione o un sequestro, divenuti inefficaci ai termini del comma precedente, ovvero riconosciuti poi senza causa e percio' revocati, ha diritto al risarcimento dei danni in confronto di chi ha ottenuto la descrizione o il sequestro, quando questi abbia agito con colpa.

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