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Regio decreto 929/1942

Art. 58 — Art. 110 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/58parte di Regio decreto 929/1942
Art. 58. (Art. 110 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'onere di provare la nullita' o la decadenza di un brevetto per marchio incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto.

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